Cripto e plusvalenze nel nuovo Quadro T del 730/2025
Da quest’anno chi ha realizzato plusvalenze finanziarie e da criptoattività può presentare solo il 730, senza ricorrere al modello Redditi.
È una delle principali novità del 730/2025 appena pubblicato, inserita nella progressiva estensione della dichiarazione semplificata a tutti i contribuenti privi di partita Iva, prevista dal decreto adempimenti (Dlgs 1/2024). Se si eccettuano imprese e professionisti, nella prossima campagna l’utilizzo del modello Redditi aggiuntivo sarà necessario solo in casi molto limitati. Con una precisazione: chi nel 2024 ha ceduto una quota di società o associazioni tassate per trasparenza potrà comunque presentare il 730, perché il relativo reddito di partecipazione viene imputato solo a chi risulta socio al termine del periodo di imposta, quindi non inibisce l’uso del modello semplificato a chi ha venduto prima.
Nel nuovo quadro T confluiscono i redditi derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e non qualificate, obbligazioni e altri strumenti (comprese le criptoattività) che generano plusvalenze classificate tra i redditi diversi in base all’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c)-sexies del Tuir.
Le Sezioni
Il modello considera che le plusvalenze sono soggette a tassazione nell’anno in cui vengono effettivamente incassate (criterio di cassa). Tuttavia, l’aliquota fiscale e il metodo di calcolo applicati sono quelli previsti dalla normativa vigente al momento della stipula dell’atto che ha generato la plusvalenza. Di conseguenza, ogni tipologia di provento è trattata in una sezione specifica.
In particolare, le sezioni da I a V, vanno utilizzate dal contribuente per inserire i dati utili al calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze. Le sezioni VII e VIII trovano posto, rispettivamente, il riporto delleminusvalenze residue da ripartire negli anni successivi e il riepilogo degli importi a credito. Chiude il quadro la sezione IX, dedicata alle rivalutazioni di partecipazioni, titoli, quote e diritti, quotati o non quotati eseguite nel 2024.
Le aliquote previste
Oltre ai redditi derivanti da cessione, permuta o detenzione di criptoattività, sono soggette all’imposta sostituiva del 26% le plusvalenze su partecipazioni non qualificate realizzate a partire dal 1° luglio 2014 e su altri titoli, strumenti finanziari e metalli preziosi con decorrenza dal 2018, mentre le cessioni di partecipazioni qualificate solo dal 2019. Se nel 2024 sono stati riscossi, in tutto od in parte, corrispettivi derivanti da cessioni stipulate dopo tali date vanno compilati i corrispondenti righi, indicando il corrispettivo riscosso e la proporzionale quota di costo fiscale (storico o rivalutato). Per gli incassi 2024 derivanti da partecipazioni qualificate realizzate ante 2019, che concorrono solo in parte alla formazione del reddito complessivo, sono previsti righi distinti a seconda del regime (ante 2009 la plusvalenza è tassata solo per il 40%, dal 2009 al 2017 per il 49,72% e nel 2018 per il 58,14%).
Per il calcolo della plusvalenza vanno indicati, a seconda dei casi, i costi storici inerenti all’acquisto o, in alternativa, il valore rivalutato.
È stata, infine, inserita la precisazione relativa alle cessioni di oro e metalli preziosi, per cui dal 1° gennaio 2024 non è più prevista la forfetizzazione del costo al 75% e, pertanto, in assenza di prova del costo d’acquisto il corrispettivo è interamente tassato.
Conclusioni
Queste modifiche mirano a semplificare il processo di dichiarazione dei redditi per i contribuenti, ampliando l’utilizzo del modello 730 e riducendo la necessità di ricorrere al modello Redditi, salvo in situazioni particolari. L’introduzione del quadro T nel modello 730/2025 rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e chiarezza nella gestione delle plusvalenze finanziarie e delle criptoattività.