Calcolo IMU e TASI

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Calcolo IMU e TASI

Calcolo IMU e TASI

L’Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta a decorrere dall’anno 2014, si compone dell’Imposta Municipale Unica (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella TAssa sui Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella TAssa sui RIfiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. â€¨Le abitazioni principali sono escluse sia dall’IMU sia dalla TASI, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che restano assoggettate a entrambe le imposte.

Cos’è l’IMU e come si calcola?

L’IMU è un’imposta di natura patrimoniale dovuta per il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. L’imposta si calcola applicando alla base imponibile, costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, l’aliquota stabilita per la particolare fattispecie.

Cos’è la TASI e come si calcola?

La TASI Ã¨ un tributo di natura non patrimoniale, che grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili (sono esclusi i terreni agricoli ovunque ubicati). La TASI è, quindi, a carico in parte del possessore e in parte dell’utilizzatore dell’immobile (esempio: proprietario e affittuario).
A decorrere dal 2016, le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI. Tale esclusione opera non solo nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale; in tale ultimo caso, l’imposta è dovuta solo dal possessore.

Quando si paga l’IMU?

L’IMU deve essere versata in due rate. La prima deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre sulla base degli atti pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno d’imposta.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.