Modelli EAS
Il Modello EAS deve essere utilizzato da parte degli Enti associativi per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali ex art. 30 D.L. 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.01.2009, n. 2.
La presentazione del modello EAS consente agli Enti associativi di beneficiare del regime di non imponibilità delle quote, dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti.
I modelli EAS devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate:
- in caso di costituzione, entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’Ente associativo;
- nel caso di variazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali (cfr. Ris. Agenzia delle Entrate n. 125/E del 2010) entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata tale variazione;
- nel caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008) entro i 60 giorni successivi, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.