Assegni al nucleo familiare (ANF COMUNI) e di maternità (MAT COMUNI)

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Assegni al nucleo familiare (ANF COMUNI) e di maternità (MAT COMUNI)

Assegni al nucleo familiare (ANF COMUNI) e di maternità (MAT COMUNI)

È prevista la concessione da parte dei Comuni e la relativa erogazione da parte dell’INPS ai cittadini residenti in possesso di determinati requisiti reddituali di:

  • un assegno per i nuclei familiari in cui siano compresi almeno tre figli minori e che dispongano di patrimoni e redditi limitati. Per richiedere tale intervento di sostegno la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesto l’assegno;
  • un assegno di maternità, erogato in un’unica soluzione. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data del parto (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria) dalle cittadine residenti (italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno) che non beneficino di altri trattamenti previdenziali di maternità. L’assegno è corrisposto per la sola quota differenziale qualora la cittadina usufruisca di trattamenti previdenziali di maternità di importo inferiore all’assegno concesso dal Comune.

Si tratta di prestazioni che non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali, per le quali il diritto e la misura sono legati al rispetto di determinate soglie ISEE.